risoluzione per mutuo consenso e strumenti per evitare l'azione di riduzione


 

Not. Alfonso Carbone, 12.11.2001, espone:

 

La promittente venditrice ha ricevuto il cespite in donazione dalla sorella (età anni 50), sposata e con figlio maggiorenne.

 

Considerato il pericolo di esercizio dell'azione di riduzione, ho prospettato alla venditrice la necessità di risolvere la donazione d'accordo con la sorella, in modo che a vendere sia quest'ultima.

 

Come alternativa mi viene proposta una fideiussione da rilasciarsi dalla donante, con scrittura a parte, per l'adempimendo delle obbligazioni relative alla garanzia per evizione ecc. ecc. e mi si dice che è la prassi normalmente seguita in questi casi.

 

Tale soluzione vi sembra idonea a tutelare l'acquirente?

 



Not. Cristiano Casalini, risponde:

 

Sull'argomento ho trovato assai completo ed interessante l'articolo di M. Ieva, "Retroattività reale dell'azione di riduzione e tutela dell'avente causa dal donatario tra presente e futuro", in Riv. Not. 1998, pag. 1129.

 

Ti segnalo anche, per l'atto di risoluzione di donazione, FederNotizie novembre 1999, pag. 235.

Cfr.   http://www.federnotizie.org/1999/nov/donaz.htm

 

 


 

Not. Stefano Parodi, osserva: 

 

La retrocessione del bene donato, al dilà delle considerazioni di Ieva circa il mutuo dissenso che mi pare siano anche quelle di Petrelli, non mi pare possa essere considerata una nuova donazione, che provocherebbe gli stessi problemi della prima in capo al donatario, anzichè al donante. 

 

Manca nel donatario che ritrasferisce il bene al donante l'animus donandi, lo spirito di liberalità, che mi pare essere elemento fondamentale della donazione.

 

Come non c'è liberalità in chi cede volontariamente al Comune un'area nell'ambito di un progetto edilizio.

 

In entrambi i casi manca il corrispettivo, in entrambi i casi non avremo una donazione, perchè la causa del negozio non è la liberalità.

 

Mi pare che non possa parlarsi di eventuale crisi di questo contratto (retrocessione) per cause tipiche della donazione, revocazione per ingratidudine o sopravvenienza di figli e riduzione per lesione di legittima, piuttosto per nullità della causa.

 

Per dire il vero a mio giudizio la causa c'è e il negozio che ne deriva è atipico, rimesso alla libertà contrattuale delle parti, soffre le crisi proprie di tutti in contratti, non quelli tipici della donazione.

 

La retrocessione è e rimane l'unico modo per superare l'azione di riduzione, anche se sussistono motivazioni dottrinali e giurisprudenziali contrarie.

 

 

Not. Stefano Bigozzi, aggiunge:

 

Le altre soluzioni (anche se di "padre nobile") non mi appagano dal punto di vista della coerenza con il sistema e sono per lo più impostate sulla petizione di principio secondo cui una volta verificatosi l 'effetto traslativo occorre un contro - contratto per ottenere l'effetto inverso, tant'è che alla mia richiesta espressa di rinvenire nell'ordinamento una norma che vieti il negozio risolutorio anche per i contratti "qui unico actu perficiuntur" ho sempre avuto risposte insoddisfacenti.

 

 

Not. Alberto Spina, conviene:

 

Non solo non esiste una norma che lo vieta, ma anzi l’art. 1372, c.c., in tema di mutuo dissenso, legittima il mutuo dissenso come forma di risoluzione consensuale del contratto.

 


 

Not. Luigi Francesco Risso, ribatte:

 

Ammessa la risoluzione per mutuo consenso di un contratto che abbia già prodotto tutti i suoi effetti (dal commentario breve al c.c. Cian Trabucchi rilevo l'opinione contraria di Galgano e Scognamiglio), non vedo come tale contratto non si consideri comunque una donazione se pur indiretta, in quanto non vi è dubbio che produca un depauperamento del donatario e un arricchimento del donante, che poi in atto si dica che non si è mossi da spirito di liberalità non mi pare muti la sostanza; allora sarebbe possibile trasformare anche una "donazione" in atto "atipico" non liberale.

 

Quanto alla giustificazione che senza questo atto l'immobile non potrebbe essere venduto, che c'entra visto che il donatario non più proprietario non potrebbe comunque più vendere l'immobile?

 

Rimango quindi della mia idea che l'unica persona che potrà acquistare con tranquillità l'immobile donato è lo stesso donante in quanto potrà poi liberamente disporne senza che i suoi aventi causa possano temere l'azione di riduzione ed inoltre nessuna simulazione potrà contestarsi. 

 

Unica alternativa la fideiussione del donante al terzo compratore dell'immobile donato che, pur potendo essere considerata invalida in quanto diretta unicamente a bloccare l'azione di riduzione e di cui vanno informate le parti, non costa nulla.

 

Per finire a me pare che il ricorso alla "risoluzione per mutuo consenso" potrebbe essere migliorativa ove i legittimari del primo donatario si preferissero ai legittimari dell'originario donante, salvo la simulazione che qui sì mi pare facile da provare in quanto poi il prezzo della vendita immagino che andrà all'originario donatario. 

 


 

Not. Sergio Marciano:

 

Le soluzioni indicate da Not. Alfonso Carbone non mi sembrano idonee.

Diversa è la cosa per una assicurazione prestata da terzi, così come indicato da Not. Eliana Morandi.

 


 

Not. Riccardo Genghini, 11.12.2001:

 

                                   A tal fine considereste terzi anche i legittimari, qualora rilasciassero fideiussione ?

 

Not. Ugo Bechini:

 

No, per frode dell’art. 557, c. 2, c.c.